Patrimonio immobiliare
Art. 30
Obblighi di pubblicazione concernenti i beni immobili e la gestione del patrimonio.
1. Le pubbliche amministrazioni pubblicano le informazioni identificative degli immobili posseduti, nonche' i canoni di locazione o di affitto versati o percepiti.
BENI CONFISCATI
I beni confiscati alle mafie, rappresentano un patrimonio di enorme valore non solo per l'oggettivo prestigio patrimoniale di tali immobili, ma soprattutto per il loro grande significato simbolico: sono, infatti, il segno tangibile dell'azione dello stato contro la criminalità organizzata. Ex art. 48 del Codice Antimafia (D.Lgs 159/2011) i beni confiscati alla criminalità organizzata possono essere trasferiti in via prioritaria al patrimonio indisponibile del Comune ove l'immobile è sito, per essere destinati a finalità istituzionali o sociali, ovvero economiche con vincolo di reimpiego dei proventi per finalità sociali. Attualmente al Comune di Cava de? Tirreni sono stati trasferiti i beni immobili confiscati indicati nel seguente elenco. Conformemente allo spirito del Codice Antimafia, i beni confiscati vengono in via prioritaria mantenuti nella disponibilità dell?Ente per finalità istituzionali e/o di rigenerazione urbana o assegnati ad enti ed associazioni senza scopo di lucro per lo svolgimento di attività di utilità sociale a servizio del territorio. I beni non assegnati a seguito di procedure ad evidenza pubblica possono essere assegnati per finalità di lucro e i relativi proventi devono essere reimpiegati per finalità sociali. I beni confiscati vengono assegnati, di regola dopo il formale trasferimento al patrimonio dell?ente, attraverso procedure ad evidenza pubblica, con le modalità indicate nei relativi avvisi di selezione.